|
Statuto dei lavoratori
Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 20 maggio 1970, n.
300
(G.U. 27-05-1970, n.
131 )
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 1. - Libertà di opinione.
Art. 2. - Guardie giurate.
Art. 3. - Personale di vigilanza.
Art. 4. - Impianti audiovisivi.
Art. 5. - Accertamenti sanitari.
Art. 6. - Visite personali di
controllo.
Art. 7. - Sanzioni disciplinari.
Art. 8. - Divieto di indagini
sulle opinioni.
Art. 9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
Art. 10. - Lavoratori studenti.
Art. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Art. 12. - Istituti di patronato.
Art. 13. - Mansioni del
lavoratore.
Titolo
II - Della libertà sindacale

Art. 14. - Diritto di
associazione e di attività sindacale.
Art. 15. - Atti discriminatori.
Art. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori.
Art. 17. - Sindacati di comodo.
Art. 18. - Reintegrazione nel
posto di lavoro.
Titolo
III - Dell'attività sindacale

Art. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 20. - Assemblea.
Art. 21. - Referendum.
Art. 22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 23. - Permessi retribuiti.
Art. 24. - Permessi non
retribuiti.
Art. 25. - Diritto di affissione.
Art. 26. - Contributi sindacali.
Art. 27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali

Art. 28. - Repressione della
condotta antisindacale.
Art. 29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 30. - Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali.
Art. 31. - Aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
Art. 32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento

Art. 33. - Collocamento.
Art. 34. - Richieste nominative
di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali

Art. 35. - Campo di applicazione.
Art. 36. - Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Art. 37. - Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Art. 38. - Disposizioni penali.
Art. 39. - Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento pensioni.
Art. 40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Art. 41. - Esenzioni fiscali.
Titolo
I -
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
Art.1
- Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art.2
- Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali nei quali si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e
motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
Art.3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
Art.4
- Impianti audiovisivi
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti. [1]
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti,
che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del
lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
Note:
[1] In merito al termine di rilascio dell'autorizzazione
all'installazione, in mancanza dell'accordo con le R.S.A., vedi il D.M. 12
gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza degli Ispettorati del lavoro,
n. 13).
Art.5 - (Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far
controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
Art.6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoro sono
vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere
effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti
alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le
visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma
del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal
datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro
di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art.7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza
dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge
15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione
base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
Collegio. [1]
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Note:
[1] Per i termini entro cui il direttore dell'U.P.L.M.O. deve
provvedere alla costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato, vedi il
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227(Procedimenti di competenza degli Uffici del lavoro
e della massima occupazione, n. 21).
Art.8 - Divieto di indagini sulle opinioni
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art.9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno
diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica.
Art.10 - Lavoratori studenti [1]
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
Note:
[1] Vedi l' art. 5, L. 8 marzo 2000, n. 53, sui congedi per
la formazione. Vedi anche gli artt. 8, 17 e 18 della medesima legge.
Art.11 - Attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli
sul servizio di mensa
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite
a norma dell' articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art.12 - Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D.
L. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di
svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda,
secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 - Mansioni del lavoratore
L' art. 2103 del Codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
Titolo
II -
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
Art.14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali,
di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
Art.15 - Atti discriminatori [1]
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Note:
[1] Per la definizione e la repressione di atti
discriminatori, vedi gli art. 43 e 44, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; per il
licenziamento determinato da ragioni discriminatorie, vedi l' art. 3, Legge
11 maggio 1990, n. 108.
Art.16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
E' vietata la concessione di trattamenti economici
di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell' articolo 15.
Il Tribunale monocratico, su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma
precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di
maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art.17
- Sindacati di comodo
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle
associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari
o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art.18 - Reintegrazione nel posto di lavoro [1]
(I
primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto
dell’art. 1 della
Legge
11 maggio 1990, n. 108 )
Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall' articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace
il licenziamento ai sensi dell' articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle
sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se
trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso
al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo
conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si
computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per
il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia richiesto
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende
risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al
primo comma è provvisoriamente esecutiva [2].
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all' articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro [2].
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l' ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma
del codice di procedura civile [2].
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza
che decide la causa [2].
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all' articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Note:
[1] Per l'applicabilità del presente articolo ai casi di
licenziamento discriminatorio,
vedi gli art. 2, 3 e 4,
Legge 11 maggio 1990, n. 108, e
l' art. 5, Legge 23 luglio 1991, n. 223.
[2] Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito
per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità a
norma del comma precedente; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i
criteri di cui all'art. 2121 Cod. Civ.. Il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli
in virtù del rapporto di lavoro alla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si
intende risolto.
Titolo
III -
DELL' ATTIVITA’ SINDACALE
Art.19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a)
delle associazioni sindacali che siano
firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva
[1].
b) delle associazioni
sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva [1].
Nell'ambito delle aziende con più unità
produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
Note:
[1]
Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito
al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n.
85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19,
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole “non affiliate alle
predette confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione
ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n.
312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
Art.20
– Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità
dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
Art.21
– Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti
da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
Art.22 - Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali
aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo
19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai
commi quarto, quinto, sesto e settimo dell' articolo 18 si applicano sino alla
fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art.23
- Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all' articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di
cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art.24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'
articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto
di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Art.25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Art.26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
Note:
[Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti
previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare,
con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale] (4) (4/a).
[Nelle
aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così
sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a)
Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito
al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n.
85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1°
aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo
risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n.
313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
Art.27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con
almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo
IV -
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art.28 - Repressione della condotta antisindacale [1]
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
Tribunale monocratico del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale monocratico in funzione di
giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e
seguenti del Codice di procedura civile. [2]
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto,
di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
è punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
Se
il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione
statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con
ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora
il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo
comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle
predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le
modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Note:
[1] A norma dell' art. 1, L. 8 novembre 1977, n.
847, nelle controversie previste dal presente articolo, ferme restando tutte le
norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della Legge 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente l'art. 68,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni.
[2] A norma dell' art. 4, L. 8 novembre 1977, n.
847, l'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di
opposizione, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla L.11
agosto 1973, n. 533.
Art.29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di
cui all' articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall' articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a
ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali
unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dell' articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'
articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano
immutati.
Art.30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni di cui all' articolo 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
Art.31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali [1]
I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero
siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive [2] possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato [3].
La medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti
commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a
carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico
di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza
sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero
[4] [5] [6].
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in
caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti
enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa [7]. [8] [9]
Note:
[1] L' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n.
724, ha interpretato la normativa prevista dal presente articolo nel senso della
sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali.
[2] Vedi l' art. 11, comma 1, L. 10 aprile 1951,
n. 287.
[3] Comma sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto
1979, n. 384.
[4] Per gli assegni familiari, vedi l' art. 16
ter, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
[5] Per la determinazione della retribuzione da
riconoscere ai fini del calcolo della pensione, vedi l' art. 8, Legge 23 aprile
1981, n. 155.
[6] Per i contributi pensionistici vedi ora
quanto disposto dall' art. 38, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
[7] L' articolo unico della L. 9 maggio 1977, n.
210, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che le
limitazioni ivi previste si applicano ai lavoratori che durante il periodo di
aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela
previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a
carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione
predetta.
[8] In merito all'applicazione del presente
articolo ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri
circoscrizionali, vedi l' art. 18, L. 8 aprile 1976, n. 278. In merito
all'applicazione ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane,
vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 93. In merito all'applicazione ai dipendenti
pubblici, vedi l' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
[9] In merito alla contribuzione figurativa dei
periodi di aspettativa, vedi l' art. 3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
Art.32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive [1]
I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono,
a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione
della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di
assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di
trenta ore mensili. [2] [3]
Note:
[1] Le disposizioni del presente articolo sono
state sostituite da quelle contenute nella L. 27 dicembre 1985, n. 816, a norma
dell' art. 28 di quest'ultima, limitatamente "a quanto espressamente
disciplinato" nella legge stessa. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è
stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274,
comma 1, lett. o), prevede l'abrogazione della L. 816/1985.
[2] In merito all'applicazione del presente
articolo ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri
circoscrizionali, vedi l' art. 18, L. 8 aprile 1976, n. 278. In merito
all'applicazione ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane,
vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 93. In merito all'applicazione ai dipendenti
pubblici, vedi l' art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
[3] In merito alla mancata applicazione del
presente articolo agli amministratori locali, vedi l' art. 28, Legge 27 dicembre
1985, n. 816.
Titolo
V -
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art.33
– Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'
art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente
presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il
quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il
quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della
sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di
aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell' articolo 15 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare
al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che
deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le
richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare
il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative
o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di
lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente
trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere
della commissione di cui all' articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all' articolo 16 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al
lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella
quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori
per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall' articolo 38 della presente legge
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n.
264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art.34 - Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in
vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del
datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a
ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Titolo
VI -
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art.35 - Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8,
9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.
Art.36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase
di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per
tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia
accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino
alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni. [1]
Note:
[1] Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro sono
state attribuite alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell' art. 6,
D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Art.37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti
dagli enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme
speciali.
Art.38
- Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15,
primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da
15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.
Art.39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo
adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art.40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme
contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art.41
- Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per
l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione
sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da
tasse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
|