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Lo statuto dei
lavoratori
La
legge 20 maggio 1970 n°:300 conosciuta come statuto dei lavoratori, è
considerata, dopo la Costituzione, il maggior atto innovativo in tema di diritto
sindacale e del lavoro. Nacque dal preciso impegno governativo di prevedere una
tutela completa dei lavoratori; tutela che proteggesse la dignità, libertà e
sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolar modo la libertà
d’espressione e di pensiero, la salvaguardia dei singoli lavoratori e delle
loro rappresentanze. Il disegno di legge fu presentato alla camera con il
titolo: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Lo
statuto dei lavoratori non è e non vuole essere un codice del lavoro per questo
non tocca tutti gli aspetti del rapporto di lavoro per il quale rimanda ai
contratti di categoria e/o settore.La legge si basa sul presupposto che nei
luoghi di lavoro deve crearsi un clima di rispetto per i diritti inerenti alla
persona;
un
rispetto dove il potere del datore di lavoro non deve sopraffare il lavoratore.
Il decreto
legislativo 626 del 19 settembre 1994
Il
Decreto legislativo n°:626 del 19 settembre 1994 recepisce in Italia otto
direttive della CEE finalizzate a sostenere la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro. La prima direttiva riguarda le misure
generali per la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive
riguardano i rischi e gli aspetti specifici del lavoro stesso. Fino all'entrata
in vigore del Decreto, la precedente legge (L. n°:833 del 1978 di "riforma
sanitaria", istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) affidava all'Ente
pubblico, vale a dire alle USL - tramite i Servizi di Medicina del Lavoro -
molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva, ferme restando le
responsabilità dei datori di lavoro. Adesso invece si assiste ad un
trasferimento d’autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. La
filosofia della prevenzione è dunque cambiata e ora spetta alle aziende la
responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza,
ma soprattutto di programmare e di gestire le misure di prevenzione, di
coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli, di
assicurare un’adeguata sorveglianza medica dove è necessario. All'ente
pubblico spetta di assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza
necessaria, controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge,
facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle
aziende.
Riforma delle pensioni, il testo
definitivo
Via libera definitivo della Camera al Ddl 2145b di riforma delle
pensioni del 29 luglio 2004. Il provvedimento era stato approvato dal
Senato il 13 maggio 2004 ricorrendo al voto di fiducia.
Questi i punti fondamentali della
Legge 23 agosto
2004, n° 243 (G.U.
n. 222 21.09.2004
)
AUMENTO ETÀ - Dal primo
gennaio 2008 si potrà andare in pensione di anzianità con 60 anni (61 per
gli autonomi) più 35 di contributi, oppure con 40 anni di anzianità
contributiva a prescindere dall'età anagrafica. L'età anagrafica sale a 61
anni (62 per gli autonomi) dal 2010; dopo la verifica del 2013 si vedrà se
portarla a 63 anni (64 per gli autonomi). TERZO
CANALE PER LE DONNE - Il maxi emendamento introduce la possibilità
per le donne di continuare, anche dopo il 2008, ad andare in pensione con
57 anni più 35 di contributi ma con una penalizzazione: il calcolo della
pensione interamente col metodo contributivo (nel testo uscito dalla
Commissione la possibilità era estesa anche agli uomini). CERTIFICAZIONE - Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà
maturato i requisiti per l'anzianità potrà chiedere all'ente previdenziale
di appartenenza un certificato che attesterà i diritti acquisiti e,
dunque, la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento,
indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla
certificazione. RIDUZIONE FINESTRE -
Passano da quattro a due quelle annuali per accedere alla pensione di
anzianità. Per i lavoratori dipendenti l'attesa per la pensione, una volta
raggiunti i requisiti va da sei mesi a un anno (se si sono raggiunti entro
luglio si va a gennaio dell'anno successivo, se entro dicembre si va il
primo luglio). Per i lavoratori autonomi l'attesa può andare da un anno a
un anno e mezzo. La norma non si applica ai lavoratori che hanno chiesto
la ''certificazione" dei diritti e hanno continuato a lavorare. Il maxi
emendamento rinvia ai decreti delegati la decisione sul numero delle
finestre di uscita per chi va in pensione con almeno 40 di contributi.
SUPERBONUS - Chi raggiunge i requisiti per
la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e decide di restare al
lavoro si vedrà versare interamente in busta paga ed esentasse i
contributi previdenziali destinati all'Inps (32,7%). Previsti incentivi
anche per chi, avendo raggiunto i requisiti, sceglie di continuare a
lavorare part time. SILENZIO-ASSENSO - Il
lavoratore avrà sei mesi di tempo dall'entrata in vigore dei decreti
attuativi (o sei mesi dall'assunzione per i neo assunti) per decidere se
dire no all'uso del suo Tfr per la previdenza complementare. In caso
contrario il Tfr maturando andrà ai fondi pensione. EQUIPARAZIONE TRA FONDI - Previste regole e controlli
comuni per tutte le forme di previdenza complementare, dai fondi chiusi e
aperti alle polizze individuali di assicurazione. CONTRIBUTO PER PENSIONI D'ORO - Il maxi emendamento
introduce l'aumento dal 3% al 4% del contributi sulle pensioni d'oro tra
il 2007 e il 2015. PER LAVORATORI IN MOBILITÀ
RESTANO REGOLE ATTUALI - Per 10.000 lavoratori in mobilità con
accordi stipulati prima del 1 marzo 2004 sarà possibile andare in pensione
anche dopo il 2008 con le regole attuali. Le regole attuali sono mantenute
anche per i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione prima del 1 marzo 2004.
ESCLUSI MILITARI E FORZE POLIZIA - I militari e le
forze di polizia sono esclusi dalle nuove regole.
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Maggio
25 Aprile 2
Giugno
8
Marzo 25
Dicembre
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