Costituzione della Repubblica Italiana
·
Principi fondamentali
·
Parte prima: diritti e doveri
dei cittadini
·
Parte seconda: ordinamento
della repubblica
·
Disposizioni transitorie e finali
·
Note
·
Revisioni
costituzionali
·
Principi fondamentali

Art. 1
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
[1]
Art. 2
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
[3]
Art. 4
La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
[5]
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
[6]
Art. 7
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
[7]
Art. 8
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
[8]
Art. 9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
[9]
Art. 10
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
[10]
Art. 11
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
[11]
Art. 12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
·
Parte prima: diritti e doveri dei cittadini

Titolo I: rapporti civili

Art. 13
La
libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
[13]
Art. 14
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
[14]
Art. 15
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
[15]
Art. 16
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
[16]
Art. 17
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
Art. 18
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
[18]
Art. 19
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
[19]
Art. 20
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
[20]
Art. 21
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
[21]
Art. 22
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Art. 24
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
[24]
Art. 25
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
[25]
Art. 26
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
[26]
Art. 27
La
responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
[27]
Art. 28
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
[28]
Titolo II: Rapporti etico –
sociali

Art. 29
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.[31]
Art. 32
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.
La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III: rapporti economici

Art. 35
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
Art. 37
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
[37]
Art. 38
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
[39]
Art. 40
Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
[40]
Art. 41
L'iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
[41]
Art. 42
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A
fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
[43]
Art. 44
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
[44]
Art. 45
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV: rapporti politici

Art. 48
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il
suo esercizio è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
[48]
Art. 49
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
[49]
Art. 50
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
[51]
Art. 52
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
[53]
Art. 54
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
·
Parte seconda: ordinamento della repubblica

Titolo I: il parlamento

Sezione I: Le Camere

Art. 55
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
[55]
Art. 56
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
[56]
Art. 57
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[57]
Art. 58
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra.
[60]
Art. 61
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
[61]
Art. 62
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
[62]
Art. 63
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
[63]
Art. 64
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
[64]
Art. 65
La
legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
[65]
Art. 66
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Art. 68
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
[68]
Art. 69
I
membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II: La Formazione delle
Leggi

Art. 70
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
[71]
Art. 72
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
[72]
Art. 73
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
[73]
Art. 74
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
[74]
Art. 75
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
[75]
Art. 76
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
[76]
Art. 77
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
[77]
Art. 78
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
[78]
Art. 79
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
[79]
Art. 80
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
[80]
Art. 81
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
[81]
Art. 82
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo II: Il Presidente della repubblica

Art. 83
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La
Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea.
Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
[83]
Art. 84
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove.
Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
[85]
Art. 86
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
[86]
Art. 87
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
[87]
Art. 88
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
[88]
Art. 89
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
[89]
Art. 90
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
[90]
Art. 91
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
[91]
Titolo III: il governo

Sezione I:
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
[95]
Art. 96
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
[96]
Sezione II: La Pubblica
Amministrazione

Art. 97
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
[97]
Art. 98
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
[98]
Sezione III: Gli Organi Ausiliari

Art. 99.
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica
e qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
[99]
Art. 100
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
[100]
Titolo IV: la magistratura

Sezione I:
Ordinamento Giurisdizionale

Art. 101
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
[102]
Art. 103
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
[103]
Art. 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
[104]
Art. 105
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
[105]
Art. 106
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
[106]
Art. 107
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia. [108]
Art. 109
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
[110]
Sezione II: Norme sulla
Giurisdizione

Art. 111
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
[111]
Art. 112
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
[113]
Titolo V: le regioni, le province, i comuni

Art. 114
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
[114]
Art. 115
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3
[115]
Art. 116
Il Friuli - Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119.
La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
[116]
Art. 117
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni.
La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
[117]
Art. 118
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
[118]
Art. 119
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
È
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
[119]
Art. 120
La
Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali.
La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
[120]
Art. 121
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
[121]
Art. 122
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
[122]
Art. 123
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
[123]
Art. 124
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
[124]
Art. 125
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
[125]
Art. 126
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
[126]
Art. 127
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge.
[127]
Art. 128
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
[128]
Art. 129
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
[129]
Art. 130
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
[130]
Art. 131
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli
- Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia
- Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
[131]
Art. 132
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
[132]
Art. 133
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Titolo VI: garanzie costituzionali

Sezione I:
La Corte Costituzionale

Art. 134
La
Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.
[134]
Art. 135
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
[135]
Art. 136
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
[136]
Art. 137
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
[137]
Sezione II: Revisione
della Costituzione, Leggi Costituzionali

Art. 138
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
[138]
Art. 139
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
[139]
·
Disposizioni transitorie e finali

I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla
elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
[VII]
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli - Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’art. 6.
XI
Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui
all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
[XI]
XII
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In
deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
[XIII]
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L’Ordine
Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì
27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
|
Il Presidente
dell’Assemblea Costituente:
|
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri:
|
|
UMBERTO
TERRACINI
|
ALCIDE
DE GASPERI
|
V: il
Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
·
Note

Nota Art. 1
Vedi anche: Artt.
4 e
139
Nota
Art. 3
Vedi anche: Artt.
6;
8;
19;
22;
29;
37;
48;
51;
117; e
XIV
Nota
Art. 5
Vedi anche: Artt.
114 e seguenti;
118;
IX.
Nota
Art. 6
Vedi anche:
- Art.
3 - Uguaglianza dei cittadini
- Art.
116
-
X
- Lingue parlate in Italia
Nota
Art. 7
I Patti Lateranensi sono stati
modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con
la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
Vedi anche: Art.
138
Nota
Art. 8
L'articolo 8 della Costituzione
garantisce la parità di trattamento delle confessioni religiose da parte dello stato italiano. Garantisce loro inoltre la libertà di organizzazione entro i limiti posti dall'ordinamento
giuridico italiano.
I rapporti tra lo Stato e le singole
confessioni religiose sono regolati da intese formalizzate nelle seguenti
leggi:
- 11 agosto 1984, n. 449 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222) recante "Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola valdese";
- 22 novembre 1988, n. 516 (G.U. 2 dicembre 1988,
n. 283) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno";
- 22 novembre 1988, n. 517 (G.U. 2 dicembre 1988,
n. 283) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
le Assemblee di Dio in Italia";
- 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 23 marzo
1989, n. 69) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane";
- 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239) recante "Integrazione
dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese,
in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione";
- 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94) recante " Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia (UCEBI)";
- 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995,
n. 286) recante "Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo
Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)";
- 20 dicembre 1996, n. 637 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299) recante "Modifica
dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo
8, comma terzo, della Costituzione";
- 20 dicembre 1996, n. 638 (G.U. 21 dicembre 1996,
n. 299) recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma
terzo, della Costituzione".
Vedi anche: Artt.
19;
20.
Nota
Art. 9
Vedi anche: Artt.
33;
34.
Nota
Art. 10
Vedi la legge costituzionale del 21
giugno 1967, n. 1, articolo unico: "L'ultimo comma del decimo
articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si
applicano ai delitti di genocidio".
Vedi anche: Art.
26
Nota
Art. 11
La
giurisprudenza e la dottrina ritengono
che questo articolo (assieme all'art.10)
sia la base giuridica che consente all'Italia le limitazioni della sovranità
nell'ambito dell'Unione Europea.
Nota
Art. 13
Vedi anche: Artt.
25;
27 e
111.
Nota
Art. 14
Vedi anche: Artt.
13 e
111
Nota
Art. 15
Vedi anche: Artt.
111
Nota
Art. 16
Vedi anche: Artt.
35;
120 e
XIII.
Nota
Art. 18
Vedi anche: Artt.
19;
20;
39 e
49.
Nota
Art. 19
Vedi anche: Artt.
8 e
20.
Nota
Art. 20
Vedi anche: Artt.
8 e
19.
Nota
Art. 21
Vedi anche: Art.
111.
Nota
Art. 24
Vedi anche: Art.
113.
Nota
Art. 25
Vedi anche: Artt.
13 e
102.
Nota
Art. 26
Vedi la legge costituzionale del 21
giugno 1967, n. 1, articolo unico: "L'ultimo comma del decimo articolo e
l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio".
Vedi anche: Art.
10.
Nota
Art. 27
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6
sull’abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983),
reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12,
suppl. ord.), nonché legge
13 ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione della pena di morte nel codice penale
militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
Vedi anche: Art.
13.
Nota
Art. 28
Vedi anche: Art.
97.
Nota
Art. 31
Vedi anche: Art.
37.
Nota
Art. 37
Vedi anche: Art.
3.
Nota
Art. 39
Vedi anche: Art.
8.
Nota
Art. 40
V. legge 12 giugno 1990, n. 146,
(G.U. 14 giugno 1990, n. 137) recante "Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
Nota
Art. 41
Vedi anche: Art.
43.
Nota
Art. 43
Vedi anche: Artt.
44 e
47.
Nota
Art. 44
Vedi anche: Art.
42.
Nota
Art. 48
- Articolo modificato con la L.cost. 17 gennaio
2000, n. 1, «Modifica
all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della
circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero» (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2000).
L'art. 3 della stessa L.cost. ha
disposto, in via transitoria, che:
«In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale
In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore».
La legge ordinaria di attuazione è la n. 459 del 27 dicembre 2001.
Vedi anche: Artt.
56,
58,
71,
75,
138,
XII e
XIII.
Nota
Art. 49
Vedi anche: Artt.
18,
98 e
XII
Nota
Art. 51
- Il secondo periodo del primo comma è stato
aggiunto dall'articolo unico della legge costituzionale 30 maggio 2003 n.
1, recante "Modifica dell'articolo 51 della Costituzione",
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.
Vedi anche: Artt.
56,
58,
84,
97,
104,
106,
135.
Nota
Art. 53
Vedi anche: Art.
119.
Nota
Art. 55
Vedi anche: Art.
63,
64,
83,
90,
91,
104 e
135.
Nota
Art. 56
L'articolo approvato dall'Assemblea
costituente recitava:
«La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
In seguito la disposizione è stata
modificata con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, «Modificazioni agli articoli
56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963). Il testo
risultante da tale modifica era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti».
Il testo attualmente
vigente è il risultato di una seconda modifica intervenuta con l. cost. 23
gennaio 2001, n. 1 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001), recante «Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e
senatori in rappresentanza degli italiani all’estero».
Va inoltre ricordato che l’art. 3
della l. cost. del 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente
l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio
2000), ha disposto, in via transitoria, quanto segue:
«1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore».
Nota
Art. 57
L’articolo è stato modificato in tre
occasioni dalla l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione»
(G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n.
3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), istitutiva della Regione Molise, e dalla legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19) recante
«Modifiche agli artt. 56 e 57 della
Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero».
Il testo originario dell’art. 57
disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d’Aosta ha un solo senatore».
Il testo dell’articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 9
febbraio 1963, n. 2 così disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e
dei più alti resti».
Il testo dell’art. 57, come
modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti».
L’art. 3 della l. cost. 23 gennaio
2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
«1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 48
della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
In argomento è intervenuta anche la
l. cost. 9 marzo 1961, n. 1, che ha provveduto all’assegnazione di tre senatori
ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo
della Valle e Sgonico.
Vedi anche: Art.
IV
Nota
Art. 60
Il primo comma è stato modificato
con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, ««Modificazioni agli
articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Il testo approvato dall'Assemblea
costituente recitava:
«La Camera dei deputati è eletta per
cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra».
Vedi anche: Art.
88.
Nota
Art. 61
Vedi anche: Art.
87.
Nota
Art. 62
Vedi anche: Art.
77.
Nota
Art. 63
Vedi anche: Art.
55.
Nota
Art. 64
Vedi anche: Artt.
55,
73,
79,
83,
90 e
138.
Nota
Art. 65
Vedi anche: Artt.
84,
104,
122,
135,
Nota Art. 66
Vedi anche: Art.
65.
Nota
Art. 68
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica
all’articolo 68 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993
Nota
Art. 71
Vedi anche: Artt.
87,
99 e
121.
Nota
Art. 72
Vedi anche: Artt.
76,
80,
81 e
138.
Nota
Art. 73
Vedi anche: Artt.
72,
74,
87 e
138.
Nota
Art. 74
Vedi anche: Artt.
77
Nota
Art. 75
Vedi anche: Artt.
76,
77,
79,
80,
81 e
87.
Nota
Art. 76
Vedi anche: Artt.
72.
Nota
Art. 77
Vedi anche: Artt.
61,
62 e
76
Nota
Art. 78
Vedi anche: Artt.
87.
Nota
Art. 79
Articolo
modificato con la legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79
della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto», Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992
Vedi anche: Art.
75.
Nota
Art. 80
Vedi anche: Artt.
72,
75,
87 e
V.
Nota
Art. 81
Vedi anche: Artt.
72,
75,
100.
Nota
Art. 83
Vedi anche: Artt.
55,
85,
II.
Nota
Art. 85
Vedi anche: Artt.
61,
63,
83.
Nota
Art. 86
Vedi anche: Artt.
63,
85.
Nota
Art. 87
Vedi anche: Artt.
61,
71,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
80,
104 e
138.
Nota
Art. 88
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica
dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262
dell'8 novembre 1991
Nota
Art. 89
Vedi anche: Artt.
76,
77.
Nota
Art. 90
Vedi anche: Artt.
55,
134,
135 e leggi costituzionali:
·
11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del
14 marzo 1953
·
16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in
materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989
vedi inoltre:
- «Regolamento parlamentare per i procedimenti
d’accusa», approvato, con disgiunto atto di impulso,
in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei
deputati il 28 giugno 1989 Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1989, n. 153
Nota
Art. 91
Vedi anche: Art.
55.
Nota
Art. 95
Vedi anche: Artt.
89 e
97.
Nota
Art. 96
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989
Nota
Art. 97
Vedi anche: Artt.
28,
51
e
95.
Nota
Art. 98
Vedi anche: Art.
49.
Nota
Art. 99
Vedi anche: Art.
71.
Nota
Art. 100
Vedi anche: Artt.
81,
103 e
108.
Nota
Art. 102
Vedi anche: Artt.
25;
108 e
VI.
Nota
Art. 103
Vedi anche: Artt.
24;
100;
111;
113;
125 e
VI.
Nota
Art. 104
Vedi anche: Artt.
55;
87;
105;
106
e
107.
Nota
Art. 105
Vedi anche: Artt.
106 e
107.
Nota
Art. 106
Vedi anche: Art.
108.
Nota
Art. 108
Vedi anche: Artt.
100;
102 e
VII.
Nota
Art. 110
Vedi anche: Art.
107.
Nota
Art. 111
Articolo modificato con la legge costituzionale del 23
novembre 1999, n. 2, Inserimento dei principi del giusto processo
nell’articolo 111 della Costituzione, Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23
dicembre 1999
Vedi anche: Artt.
13;
14;
15;
21;
103;
137 e
VI.
Nota
Art. 113
Vedi anche: Artt.
24;
103 e
125.
Nota
Art. 114
1.
Sino alla revisione
delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli
enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 115
Articolo abrogato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
Nota
Art. 116
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
Gli statuti speciali sono stati
adottati
- per la Sicilia: con regio decreto legislativo n.455
del 15 maggio 1946, e legge costituzionale n.2
del 26 febbraio 1948
- per la Sardegna: con legge costituzionale n.3
del 26 febbraio 1948
- per il Trentino-Alto Adige: con legge costituzionale n.5
del 26 febbraio 1948 e successivamente con decreto del Presidente della
Repubblica n.670 del 31 agosto 1972
- per il Friuli-Venezia Giulia: con legge costituzionale
n.1 del 31 gennaio 1963
- per la Valle d'Aosta: con legge costituzionale n.4
del 26 febbraio 1948
Altre leggi riguardanti le Regioni a
statuto speciale:
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, «Modifica al termine stabilito per la durata in
carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della
Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del
Friuli-Venezia Giulia»
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale
23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea
regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle
d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto
speciale per la Valle d’Aosta»
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, «Disposizioni concernenti
l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano»
Vedi anche: Art.
X
Nota
Art. 117
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
o
«1. Omissis
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti».
Articolo 11 della legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Vedi anche: Art.
3,
70 e seguenti.
Nota
Art. 118
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 119
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Vedi anche: Art.
53.
Nota
Art. 120
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Vedi anche: Art.
16.
Nota
Art. 121
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Vedi anche: Artt.
71,
75,
83,
117,
118,
122,
123,
126,
132,
e
138.
Nota
Art. 122
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1,
«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299
del 22 dicembre 1999
Vedi anche: Artt.
84,
104,
135
Nota
Art. 123
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1,
«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299
del 22 dicembre 1999
Nota
Art. 124
Articolo abrogato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 125
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 126
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1,
«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299
del 22 dicembre 1999
«1. Sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli
enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.»
Articolo 11 della legge costituzionale del legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 127
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001 Vedi anche: Artt.
134 e
136.
Nota
Art. 128
Articolo abrogato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 129
Articolo abrogato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 130
Articolo abrogato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Nota
Art. 131
Articolo modificato con la legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise»
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1964
Vedi anche: Artt.
57,
83,
116,
IV e
X
Nota
Art. 132
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»,
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Vedi anche: Artt.
XI
Nota
Art. 134
Articolo modificato con la legge
costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989
Vedi anche: Artt.
76,
77,
90,
127 e
VII
Nota
Art. 135
Articolo modificato con le leggi
costituzionali del 22 novembre 1967, n. 2,
«Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 25 novembre 1967; del 16 gennaio
1989, n. 1, «Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1989.
Vedere anche inoltre l’articolo 13,
comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
«Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»,
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953, come modificato
dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989:
«Il Parlamento in seduta comune, nel
porre in stato di accusa il Presidente della
Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per
sostenere l’accusa».
Vedi anche: Artt.
55,
58,
84 e
90.
Nota
Art. 136
Vedi anche: Artt.
134
Nota
Art. 137
- Le leggi a cui si fa riferimento sono:
·
legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, «Norme sui
giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della
Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1948;
·
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1953, successivamente modificate con la legge
costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione
dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 294 del 25 novembre 1967.
Nota
Art. 138
Vedi anche: Artt.
72,
73 e
87.
Nota
Art. 139
Vedi anche: Art.
1
Nota
dtf VII
Disposizione transitoria modificata
dall’articolo 7 della legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell’articolo 135
della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l’abrogazione
dell’ultimo comma del seguente tenore:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella
prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale
rinnovazione e durano in carica dodici anni».
Nota
dtf XI
L'articolo unico della legge
costituzionale del 18 marzo 1958, n. 1, sancisce che:
«Il termine di cui alla XI delle
Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963»
Nota
dtf XIII
L’articolo unico della legge
costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «Legge
costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale»
Tali commi recitavano:
I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro
consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
L'abolizione è stata sollecitata
dall'Unione Europea in quanto in contrasto con il trattato di Maastricht.
·
Revisioni costituzionali

Il testo originario della Costituzione ha subito
alcune revisioni, adottate secondo la procedura
prevista dall'art. 138 della Costituzione.
Le leggi di revisione sono le
seguenti:
- Legge costituzionale n° 1 del 9
febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce
l'indipendenza della stessa;
- Legge costituzionale n° 2 del 26 febbraio 1948, conversione
in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana;
- Legge costituzionale n° 3 del 26 febbraio 1948,
statuto speciale per la Sardegna;
- Legge costituzionale n° 4 del 26 febbraio 1948,
statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale n° 5 del 26 febbraio 1948,
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- Legge costituzionale n° 1 del 11 maggio 1953,
regole complementari legate alla corte costituzionale;
- Legge costituzionale n° 1 del 18 marzo 1958,
modifica del
termine ultimo per l'applicazione della disposizione transitoria XI della
costituzione;
- Legge costituzionale n° 1 del 9 marzo 1961,
assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ;
- Legge costituzionale n° 1 del 31 gennaio 1963, statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- Legge costituzionale n° 2 del 9 febbraio 1963,
modificante gli articoli 56, 57, e 60 della Costituzione;
- Legge costituzionale n° 3 del 27 dicembre 1963,
modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della
regione Molise;
- Legge costituzionale n° 1 del 21 giugno 1967,
estradizione per crimini di guerra;
- Legge costituzionale n° 2 del 22 novembre 1967,
modificante l'articolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte
costituzionale;
- Legge costituzionale n° 1 del 10 novembre 1971, modificazioni
e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
- Legge costituzionale n° 1 del 23 febbraio 1972, modifica
del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale
siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta,
del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia;
- Legge costituzionale n° 1 del 9 maggio 1986, modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la
Sardegna, approvato con la Legge costituzionale n° 3 del 26 febbraio 1948,
concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali;
- Legge costituzionale n° 1 del 16 gennaio 1989,
modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le
disposizioni della legge costituzionale n° 1 dell'11
marzo 1953 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati
dall'articolo 96 della Costituzione;
- Legge costituzionale n° 2 del 3 aprile 1989,
progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento
europeo che ebbe luogo nel 1989;
- Legge costituzionale n° 3 del 12 aprile 1989, modifiche
ed integrazioni alla Legge costituzionale n° 1 del 23 febbraio 1972,
concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli
regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia
Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale n° 1 del 4 novembre 1991,
modificante l'articolo 88, secondo capoverso della Costituzione;
- Legge costituzionale n° 1 del 6 marzo 1992, revisione dell'articolo 79 della Costituzione
concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
- Legge costituzionale n° 1 del 6 agosto 1993,
funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali
e per le regole di riforma costituzionali;
- Legge costituzionale n° 2 del 23 settembre 1993, modifiche
ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la
Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige;
- Legge costituzionale n° 3 del 29 ottobre 1993,
modificante l'articolo 68 della Costituzione;
- Legge costituzionale n° 1 del 24 gennaio 1997,
istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
- Legge costituzionale n° 1 del 22 novembre 1999, disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e
l'autonomia statutaria delle Regioni
- Legge costituzionale n° 2 del 23 novembre 1999, inserimento
dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione
- Legge costituzionale n° 1 del 17 gennaio 2000, modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente
l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- Legge costituzionale n° 1 del 23 gennaio 2001, modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati
e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
- Legge costituzionale n° 2 del 31 gennaio 2001, disposizioni
concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- Legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001, modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione
- Legge costituzionale n° 1 del 23 ottobre 2002, legge
costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione
- Legge costituzionale n° 1 del 30 maggio 2003, modifica dell'Art. 51 della Costituzione.
