|
| ||||||
|
|
Decreto
legislativo n.626 del 19 settembre 1994 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994 recepisce le
direttive CEE riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. (aggiornato con
DL 4 agosto 1999 n. 359; e con legge n. 422 del 2000) Titolo
I
Capo I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 (Campo di
applicazione) Capo II -
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione) Capo III -
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12
(Disposizioni generali) Capo IV -
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 16
(Contenuto della sorveglianza sanitaria) Capo V -
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18
(Rappresentante per la sicurezza) Capo VI -
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21
(Informazione dei lavoratori) Capo VII -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
(Vigilanza) Capo VIII -
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art.
29(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)
Titolo
II - LUOGHI DI LAVORO
Art. 30
(Definizioni) Titolo
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34
(Definizioni) Titolo
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40
(Definizioni) Titolo
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47
(Campo di applicazione) Titolo
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 50
(Campo di applicazione) Titolo
VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60
(Campo di applicazione) Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 62
(Sostituzione e riduzione) Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69
(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) Titolo
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73
(Campo di applicazione) Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78
(Valutazione del rischio) Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86
(Prevenzione e controllo) Titolo
IX - SANZIONI
Art. 89
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) Titolo
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95
(Norma transitoria) Allegato
I Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti i prevenzione e protezione dai rischi (art.
10)
Allegato
II Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
Allegato
III Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di
attrezzature di protezione individuale
Allegato
IV Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale
Allegato
V Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale
Allegato
VI Elementi di riferimento
Allegato
VII Prescrizioni minime
Allegato
VIII Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
Allegato
IX Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici
Allegato
X Segnale di rischio biologico
Allegato
XI Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato
XII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato
XIII Specifiche per processi industriali
Allegato
XIV Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica
Allegato
XV Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
Titolo I
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - (Campo di applicazione)
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici. 2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica (1). 3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4.
Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4-bis.
Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto (2). 4-ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11
primo periodo (2). Note:
(1)
Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e
successivamente così modificato dall'art. 9, comma 22, D.L. 1° ottobre 1996,
n. 510. (2)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; b)
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale; c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; d)
medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica; 2)
docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza; g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno; h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute; i)
unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
3 - (Misure generali di tutela)
1.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono: a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c)
riduzione dei rischi alla fonte; d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio; i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro; l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona; n)
misure igieniche; o)
misure di protezione collettiva ed individuale; p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti; s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro; t)
istruzioni adeguate ai lavoratori. 2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Art.
4 - (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)
1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente: a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. 3.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 4.
Il datore di lavoro: a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c)
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e in particolare: a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza; b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione; c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e)
prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione; g)
richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva; h)
adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione; l)
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato; m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n)
prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno; o)
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti; p)
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d); q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza. 7.
La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta. 9.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31
marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10.
Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresì definiti: a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I; b)
i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita
di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio. 11.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il
datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino
a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
5 - (Obblighi dei lavoratori)
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2.
In particolare i lavoratori: a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione; d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo; f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori; g)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro. Art.
6 - (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori)
1.
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). 2.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso
di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge (2). 3.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza. Note:
(1)
Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2)
Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
7 - (Contratto di appalto o contratto d'opera)
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera; b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di
cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (1).
Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Capo
II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.
8 - (Servizio di prevenzione e protezione)
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo. 2.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di
attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza. 3.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 4.
Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione (1). 5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi: a)
nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b)
nelle centrali termoelettriche; c)
negli impianti e laboratori nucleari; d)
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni; e)
nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g)
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (2). 6.
Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di
lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza (3). 7.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria
opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 8.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate. 9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate: a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c)
il curriculum professionale. Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2)
Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (3)
Comma così sostituito dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
9 - (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure; c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d)
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11; f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a: a)
la natura dei rischi; b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive; c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto. 4.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Art. 10 -
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi)
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: a)
una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi; b)
una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e
11 (1); c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente; d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro. Note:
(1)
Lettera così sostituita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
11 - (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante; b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c)
il medico competente ove previsto; d)
il rappresentante per la sicurezza. 2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti: a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute. 3.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori. 4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti,
nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Capo
III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art.
12 - (Disposizioni generali)
1.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di
lavoro: a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all'art. 4, comma 5, lettera a) (1); c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro; e)
prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Note: (1)
Lettera così sostituita dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
13 - (Prevenzione incendi)
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed
ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a)
i criteri diretti ad individuare: 1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi; 2)
misure precauzionali di esercizio; 3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio; 4)
criteri per la gestione delle emergenze; b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione. 2.
Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Art.
14 - (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato)
1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa. 2.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza. 1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. 2.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 4.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia. Capo
IV - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
16 - (Contenuto della sorveglianza sanitaria)
1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa
vigente. 2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende: a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica; b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Art.
17 - (Il medico competente)
1.
Il medico competente: a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16; d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati; h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza; i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali; l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15; m)
collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2.
Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16,
comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1). 4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5.
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b)
libero professionista; c)
dipendente del datore di lavoro. 6.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti. 7.
Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente qualora esplichi attività di vigilanza (1). Note:
(1)
Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Capo
V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art.
18 - (Rappresentante per la sicurezza)
1.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza. 2.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento. 3.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva. 5.
In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite
la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente: a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
dipendenti; c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7. Art.
19 - (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1.
Il rappresentante per la sicurezza: a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b)
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c)
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori; d)
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5; e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22; h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti; l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività; o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro. 2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale. 4.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o). Art.
20 - (Organismi paritetici)
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali. 3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo. Capo
VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art.
21 - (Informazione dei lavoratori)
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su: a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale; b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica; e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori; f)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente; g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15. 2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. Art.
22 - (Formazione dei lavoratori)
1.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto
di lavoro ed alle proprie mansioni (1). 2.
La formazione deve avvenire in occasione: a)
dell'assunzione; b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni; c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi. 3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. 5.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2). 6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori. 7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese. Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2)
Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Capo
VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale e, per quanto
di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità
sanitaria locale competente per territorio. 3.
Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e
alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
24 - (Informazione, consulenza, assistenza)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici
della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione (1). Note: (1)
Comma così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
26 - (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro)
1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente: "Art.
393. (Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da: a)
cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in
medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b)
il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro; c)
un funzionario dell'Istituto superiore di sanità; d)
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria;
commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse
agricole, alimentari e forestali; ambiente; e)
sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato - regioni; f)
un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; g)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale; h)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale; i)
un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale. 2.
Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. 3.
All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione. 4.
La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5.
Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due
funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6.
I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.". 2.
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente: "Art.
394. (Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente ha il
compito di: a)
esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo; b)
formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; c)
esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; d)
proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e)
esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale; f)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277; g)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; h)
esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche; i)
esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di
cui all'art. 402; l)
esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori. 2.
La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è
trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni. 3.
La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o
promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.". 3.
L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è soppresso. Art.
27 - (Comitati regionali di coordinamento)
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato - regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente. 2.
Alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, convocate per i pareri di cui al
comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM. Art.
28 - (Adeguamenti al progresso tecnico)
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente: a)
è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1); b)
si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale; c)
si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e
degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. Note:
(1)
Lettera così sostituita dall’art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Capo
VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art.
29 - (Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2.
L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare
il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali. 3.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei
casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità e loro successivi aggiornamenti. 4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi. 5.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica. Titolo
II - LUOGHI DI LAVORO
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per luoghi di lavoro: a)
i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro. 2.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a)
ai mezzi di trasporto; b)
ai cantieri temporanei o mobili; c)
alle industrie estrattive; d)
ai pescherecci; e)
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e
di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 4.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di
eventuali lavoratori portatori di handicap. 5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee
a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale. Art.
31 - (Requisiti di sicurezza e di salute)
1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997. 2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso. 3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente. 4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al
comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
32 - (Obblighi del datore di lavoro)
1.
Il datore di lavoro provvede affinché: a)
le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza; b)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori; c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento. Art.
33 - (Adeguamenti di norme)
1.
L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art.
13. (Vie e uscite di emergenza). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b)
uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c)
luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 2.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 3.
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,
nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi. 5.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 6.
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 7.
Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in
casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. 8.
Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali
porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 9.
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che
vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati. 11.
Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere
dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in
funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 12.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che
comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le
lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di
incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere
almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si
dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure
e cautele ritenute più efficienti. 13.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica
la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie ed uscite di emergenza.". 2.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art.
14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida
uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro. 2.
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di
esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve
essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma
2, la larghezza minima delle porte è la seguente: a)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a
25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
b)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che
si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il
locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo
avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100. 4.
Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore,
purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 6.
Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma
5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 13, comma 5. 7.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando
non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 8.
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte
per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed
essere sgombre in permanenza. 9.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti. 10.
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza
degli occhi. 11.
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono
costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano
rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere
protette contro lo sfondamento. 12.
Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di uscire dalle guide o di cadere. 13.
Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 14.
Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di
infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti
anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica. 15.
Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale. 16.
Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 17.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si
applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli
adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la
larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il
numero delle porte può anche essere minore, purchè la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.". 3.
L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art.
8. (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1. Le vie di
circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono
essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione
e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non
corrano alcun rischio. 2.
Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci
dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 3.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 4.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 5.
Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire
la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato. 6.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute
d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 7.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati
ad accedere alle zone di pericolo. 8.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 9.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto. 10.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione. 11.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per
i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono
essere adeguatamente segnalati.". 4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente: "Titolo
II Disposizioni particolari". 5.
Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende"
è soppressa la parola "industriali". 6.
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantità sufficiente. 2.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d'aria fastidiosa. 4.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.". 7.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
11. (Temperatura dei locali). 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi
di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 2.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il
movimento dell'aria concomitanti. 3.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività
e della natura del luogo di lavoro. 5.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo
basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.". 8.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). 1. I luoghi di
lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di
dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 2.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori. 3.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi
in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 4.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.". 9.
L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
7. (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). 1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori
continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: a)
essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica
dei lavoratori; b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c)
essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; d)
avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter
essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2.
I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 3.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di
raccolta e scarico. 4.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se
i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 5.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di
lavoro devono essere a tinta chiara. 6.
La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le
pareti, né essere feriti qualora esse vadano in frantumi. 7.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo
per i lavoratori. 8.
Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori
presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 9.
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può
essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 10.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 11.
Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati. 12.
Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente
possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono
disporre di un'uscita a ciascuna estremità. 13.
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possono cadere.". 10.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
14. (Locali di riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono
poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. 2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa. 3.
I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. 4.
Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei
non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 5.
Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non
esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del
lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In
detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 6.
L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il
datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro. 7.
Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.". 11.
L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art.
40. (Spogliatoi e armadi per il vestiario). 1. Locali appositamente destinati a
spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o
di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2.
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. 3.
I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5.
Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di
fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati. 6.
Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.". 12.
Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, sono sostituiti dai seguenti: "Art.
37. (Docce e lavabi). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo
esigono. 2.
Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3.
I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a
ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene. 4.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. 5.
Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero
un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di
decenza. Art.
39. (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei
loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o
lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di
lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi. 2.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.". 13.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art.
11. (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). 1. I posti di
lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. 2.
Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre
misure o cautele adeguate. 3.
I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro. 4.
Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e
zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico. 5.
Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per
analogia ai luoghi di lavoro esterni. 6.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce
artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. 7.
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere
strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: a)
sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta
di oggetti; b)
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas,
vapori, polveri; c)
possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono
essere soccorsi rapidamente; d)
non possono scivolare o cadere.". 14.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Titolo
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro; b)
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, lo smontaggio; c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. Art.
35 - (Obblighi del datore di lavoro)
1.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute. 2.
Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione: a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b)
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c)
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. c-bis)
i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti,
dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura. 4.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di
lavoro siano: a)
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b)
utilizzate correttamente; c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso. c-bis)
disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre
persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie
e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro. 4-bis.
Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a)
vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di
lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b)
vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque
misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi
sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature; c)
il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si
devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura
sia adeguata; d)
le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter.
Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a)
gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati; b)
allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse; c)
i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o
sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto; d)
tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o
più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori; e)
qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo
sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza; f)
allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 4-quater.
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies.
I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura,
se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate. 5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che: a)
l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Art.
36 - (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro)
1.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2.
Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio[2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche
delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in
base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.] 3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, stabilisce [può stabilire] modalità e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se
ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di
lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza.". 5.
Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora
i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.". 6.
Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove
per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione
occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.". 7.
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303,
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Un'attrezzatura
che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere
munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura
di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di
ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli.". 8.
Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 8-bis.
Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia messe
a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni
di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente. 8-ter.
Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate
il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente 8-quater.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto 1.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro; b)
alle situazioni anormali prevedibili. 1-bis.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 2.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati. Art.
38 - (Formazione ed addestramento)
1.
Il datore di lavoro si assicura che: a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone. Art.
39 - (Obblighi dei lavoratori)
1.
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. 3.
I lavoratori: a)
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione. Titolo
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1.
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo. 2.
Non sono dispositivi di protezione individuale: a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c)
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d)
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali; e)
i materiali sportivi; f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro. 1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475. 2.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio
maggiore; b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c)
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d)
poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti. Art.
43 - (Obblighi del datore di lavoro)
1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi; b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante
e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione (1). 2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a)
entità del rischio; b)
frequenza dell'esposizione al rischio; c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d)
prestazioni del DPI. 3.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4.
Il datore di lavoro: a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso
di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e)
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f)
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI; g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a)
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria; b)
per i dispositivi di protezione dell'udito. Note:
(1)
Lettera così modificata dall’art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
44 - (Obblighi dei lavoratori)
1.
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5. 2.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato. 3.
I lavoratori: a)
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI. 5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione. Art.
45 - (Criteri per l'individuazione e l'uso)
1.
Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica: a)
i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b)
le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure
di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 1.
Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati: a)
i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475; b)
i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea. Titolo
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.
47 - (Campo di applicazione)
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2.
Si intendono per: a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare. Art.
48 - (Obblighi dei datori di lavoro)
1.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, in base all'allegato VI. 3.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad
opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i
posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana. 4.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico in base all'allegato VI; b)
adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI; c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente decreto. Art.
49 - (Informazione e formazione)
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda: a)
il peso di un carico; b)
il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI. 2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. Titolo
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art.
50 - (Campo di applicazione)
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che
comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2.
Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a)
ai posti di guida di veicoli o macchine; b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte
del pubblico; d)
ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1). Note: (1)
Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 1.
Ai fini del presente titolo si intende per: a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato; b)
posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro,
nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze; c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali,
in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all'articolo 54 Note:
(1)
Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
52 - (Obblighi del datore di lavoro)
1.
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a)
ai rischi per la vista e per gli occhi; b)
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Art.
53 - (Organizzazione del lavoro)
1.
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso
dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Art.
54 - (Svolgimento quotidiano del lavoro)
1.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività. 2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale. 3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al viedoterminale. 4.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità. 5.
E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro. 6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro. 7.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di
lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono
la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art.
55 - (Sorveglianza sanitaria)
1.
I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo,
sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni
strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1). 2.
In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in: a)
idonei, con o senza prescrizioni; b)
non idonei. 3.
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo
16. 4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità; 5.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro. Note:
(1)
Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
56 - (Informazione e formazione)
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda: a)
le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di
cui all'art. 52; b)
le modalità di svolgimento dell'attività; c)
la protezione degli occhi e della vista. 2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. Art.
57 - (Consultazione e partecipazione)
1.
Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo. Art.
58 - (Adeguamento alle norme)
1.
I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c),
devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII Art.
59 - (Caratteristiche tecniche)
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali. Titolo
VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
60 - (Campo di applicazione)
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della
loro attività lavorativa. 2.
Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal: a)
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962; b)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; c)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 3.
Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 1.
Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: a)
una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva n. 67/548/CEE, è
attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione
R 49: "Può provocare il cancro per inalazione"; b)
un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva n. 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione" (1); c)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una
sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato
VIII. Note:
(1)
Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.
62 - (Sostituzione e riduzione)
1.
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di
lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente
possibile. 3.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto
al più basso valore tecnicamente possibile. Art.
63 - (Valutazione del rischio)
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (1). 2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o informa polverulente e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o nei impedisce la
fuoriuscita. 3.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma
1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative. 4.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: a)
le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b)
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni; d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e)
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati; f)
le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 6.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. Note:
(1)
Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
64 - (Misure tecniche, organizzative, procedurali)
1.
Il datore di lavoro: a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette; b)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con
la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione
di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile
al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art.
4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato sistema di ventilazione generale; d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle
misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti; f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate; g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza; h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli
scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati. 1.
Il datore di lavoro: a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati; b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da
riporre in posti separati dagli abiti civili; c)
provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in
luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione. 2.
E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
64, lettera b). Art.
66 - (Informazione e formazione)
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a)
gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i
rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare; b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c)
le misure igieniche da osservare; d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e)
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze. 2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modifiche ed integrazioni. Art.
67 - (Esposizione non prevedibile)
1.
Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 3.
Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze. Art.
68 - (Operazioni lavorative particolari)
1.
Nel caso di determinate operazione lavorative, come quella di manutenzione, per
le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il
datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla
loro identificazione mediante appositi contrassegni; b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni. 2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso
ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
69 - (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)
1.
I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati. 3.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a)
una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b)
ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente
in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate (1). 6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa. Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
70 - (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)
1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro
è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto
registro. 2.
Il datore di lavoro: a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per
territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute; b)
consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1; c)
comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio; d)
in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna il registro di cui al
comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia
dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle
sanitarie e di rischio; e)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di
rischio; f)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 3.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino
a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a 40 anni dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti cancerogeni. 4.
La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale. 5.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente. 6.
L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti
di cui al comma 1. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.
71 - (Registrazione dei tumori)
1.
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2.
Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo
dei casi di neoplasia di cui al comma 1. 3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4.
Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. Art.
72 - (Adeguamenti normativi)
1.
Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla
direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o
la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione", il datore
di lavoro applica le norme del presente titolo. 2.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi
di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni. Titolo
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art.
73 - (Campo di applicazione)
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso
(1). Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 1.
Ai sensi del presente titolo si intende per: a)
agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni; b)
microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico; c)
coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari. Art.
75 - (Classificazione degli agenti biologici)
1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione: a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di
causare malattie in soggetti umani; b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche; c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche; d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche. 2.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3, 4. 1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di
agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori: a)
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b)
il documento di cui all'art. 78, comma 5. 2.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1. 3.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma
1. 5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera
b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di
specie dal predetto decreto. 6.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4. 1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività,
un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità. 2.
La richiesta di autorizzazione è corredata da: a)
le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4.
Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo
4. 5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4. 6.
Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4. Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.
78 - (Valutazione del rischio)
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a)
della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare
un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c)
dei potenziali effetti allergici e tossici; d)
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è
da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio; f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2.
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed
adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di
cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative (1). 3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 4.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato
IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure
non è necessaria. 5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici; b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c)
le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi; d)
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e
protettive applicate; e)
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico. 6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. Note:
(1)
Comma così sostituito dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
79 - (Misure tecniche, organizzative, procedurali)
1.
In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici. 2.
In particolare, il datore di lavoro: a)
evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente; b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di
agenti biologici; c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi; d)
adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f)
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri
segnali di avvertimento appropriati; g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale; h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei
rifiuti stessi; m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 1.
In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con
acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle; b)
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c)
i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti. 2.
E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione. Art.
81 - (Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie)
1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta. 2.
In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati. 3.
Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4,
le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'allegato XII. Art.
82 - (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari)
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di
ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2.
Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 2; b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3; c)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 4. 3.
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4.
Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento. 5.
Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento
più elevate. Art.
83 - (Misure specifiche per i processi industriali)
1.
Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4,
il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate
nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far
sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. Art.
84 - (Misure di emergenza)
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di
un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione. 2.
Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che
intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi. 3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici. Art.
85 - (Informazioni e formazione)
1.
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda: a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c)
le misure igieniche da osservare; d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego; e)
le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f)
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le conseguenze. 2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
86 - (Prevenzione e controllo)
1.
I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. 2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già
immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura
del medico competente; b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (1). 2-ter.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (1). 2-quater.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (1). Note:
(1)
Comma aggiunto dall’art. 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
87 - (Registri degli esposti e degli eventi accidentali)
1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero
4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale. 2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne
cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro. 3.
Il datore di lavoro: a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute
(1); b)
comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio (1); c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore
di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del
registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e
di rischio (1); d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio (2); e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2). 4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni (3). 5.
La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale. 6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente (4). 7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. Note: (1)
Lettera così sostituita dall’art. 21, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2)
Lettera così modificata dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (3)
Comma così modificato dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (4)
Comma così sostituito dall’art. 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
88 - (Registro dei casi di malattia e di decesso)
1.
Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso
dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i
casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica. 3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione
della documentazione di cui al comma 2. 4.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. Titolo IX -
SANZIONI
Art.
89 - (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4,
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera
a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi
da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater, e 5; 36, comma 8-ter; 38 ; 41; 43, commi
3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2; b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere
a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma
4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 3.
ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
90 - (Contravvenzioni commesse dai preposti)
1.
I preposti sono puniti: a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni
per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,e
5; ; 3841; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86,
commi 1 e 2; b)
con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione
per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7,
commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
85, commi 1 e 4. Note:
N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 Art.
91 - (Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori)
1.
La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2.
La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. Note:
N.B.:
Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
92 - (Contravvenzioni commesse dal medico competente)
1.
Il medico competente è punito: a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l);
69, comma 4; 86, comma 2 bis (1); b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3 (2). Note:
(2)
Lettera così modificata dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2)
Lettera così modificata dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
93 - (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
1.
I lavoratori sono puniti: a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3,
primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (1); b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1. Note:
N.B.:
Articolo così modificato dall'art. 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758. (1)
Lettera così modificata dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
94 - (Violazioni amministrative)
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila. Titolo
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c). Art.
96 - (Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4)
1.
E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.
96 bis - (Attuazione degli obblighi)
1.
Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è
tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto
entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività. Note:
N.B.:
Articolo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art.
97 - (Obblighi d'informazione)
1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: a)
il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b)
ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli I, II, III e IV; c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI. 2.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari. 1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro. Allegato
I - Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 10)
|
|