Articolo
1.
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età
pensionabile;
b) eliminare progressivamente
il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo
sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio
della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività
anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto
alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V
della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare le forme di
tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e
previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l’età
pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia
conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione
degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni
di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività
lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente
la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi
da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e
dell’età;
d) adottare misure volte a
consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure
finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle
forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di
stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva
diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per
il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di
scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine
rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono
l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla
previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di
modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e
accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al
comma 2 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché
ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma
1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non
esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica
complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una
delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e
del presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che,
qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro
da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli
intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito
ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli
ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei
lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare,
definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei
costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al
fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto
necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si
trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all’altra del
diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza
goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione
volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque
anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone
particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento
dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione
dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito
delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso
enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non
altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi
pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il
datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le
modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti
nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
9) la subordinazione del
conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle
necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del
costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione
possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine
rapporto;
11) l’assoggettamento delle
prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la
previdenza di base;
f) prevedere che i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo
dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio
dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione
fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione
dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà
e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della
previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta
vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze
attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte
le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di
cui all’articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare
sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei
soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della
personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e
dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle
risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il
silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di
approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina
fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole
e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del
reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole
all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e
di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui
all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della
finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la
ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita
in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le
forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se
ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed
ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti così come nell’esercizio dei diritti legati
alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure
specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea
con quelle previste dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative
ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di
separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti
previdenziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili
riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali
svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri
finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o) ridefinire la disciplina
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste
dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla
totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno
quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età
anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo
previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo
le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile;
p) applicare i princìpi e i
criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni
relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da
12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli
enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei
singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del
lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo
pubblico;
q) eliminare sperequazioni
tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti
di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di
ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che
presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari
conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i
requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità,
per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto
1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei
confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico
delle predette forme;
u) stabilire, in via
sperimentale per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un
contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è
quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all’anno 2007, nella
misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta
legge n. 448 del
2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del
costo della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i
trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,
ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche
che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle
dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e
degli enti di cui alla
legge 20 marzo
1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza
per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
complementari al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato
al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso
contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente
lettera;
v) abrogare espressamente le
disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti
legislativi.
3. Il lavoratore che abbia
maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla
pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui
al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del
calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al
comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei
requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica
della normativa.
6. Al fine di assicurare la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando
l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, con effetto dal
1º gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli
enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo
dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un
requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;
b) per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il
requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della
legge 8 agosto
1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.
Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal
requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31
dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il
periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle
lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno
successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori
che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio del
secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.
Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai
lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola
si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre
1997, n. 449;
d) per i lavoratori
assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori
dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1º gennaio
2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della
decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo
periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da
effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero
risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da
garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
previsti dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del
presente comma.
8. Le disposizioni in materia
di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che,
antecedentemente alla data del 1º marzo 2004, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale
del personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla
legge
27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad
essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino
al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di
un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età
pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per
le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il
Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di
una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto
delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di
accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23,
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con
riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione
di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
c) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di
decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui
all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di
definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età
media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi
commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età
anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione
del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui
ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare effetti
finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi
ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per
cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23,
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione
di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
d) confermare in ogni caso
l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che
risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per
non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni
di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di
decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui
all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007,
al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre
1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono
rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All’atto del
pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe
spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata
alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di
posticipo del pensionamento.
14. All’articolo 51, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta,
dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di
retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della
facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa".
15. Le modalità di attuazione
dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007
il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di
incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne
l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal
fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del
2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano
i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge
23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari
dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data
del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b)
dello stesso comma 28.
19. L’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi
e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e
2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici
incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi
sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44
è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed
esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico,
economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore
a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le
modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei
membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del
distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del
Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente
di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità
tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti
le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto
dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero dei
componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto
dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai
componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l’INPS è istituito
il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito
denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione
dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori
iscritti:
a) all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti
di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una
contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di
previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque
l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici
obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime
previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi
gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni
interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario,
ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti
d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento
delle stesse.
25. In sede di prima
applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni
interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti
nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio
di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie
integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto
contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione
sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone
maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la
certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di
pensionamento.
27. Oltre alle informazioni
di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui
al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato
dell’occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi
archivi:
a) i dati delle denunce
nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e
cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse
dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extracomunitari;
c) le informazioni
riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo
la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle
malattie – Modificazione clinica) dell’Organizzazione mondiale della
sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno
stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti
pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le
modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all’articolo 20 del
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni
costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a
quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e
per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e
regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in
proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da
parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché
per adempiere agli impegni assunti in sede europea e
internazionale.
29. Per l’istituzione del
Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 19
luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti
previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico
di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati,
sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della
rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e
cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire
la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo
l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad
essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi
gestionali.
32. Il Governo si attiene ai
principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge
14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell’articolo 57
della legge 17
maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a)
del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro
beneficiario,".
33. Dall’emanazione dei
decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a
favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel
rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1
dell’articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere
altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero
risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4,
del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è
aggiunto il seguente periodo: "l’aliquota contributiva ai fini
previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può
essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione
degli iscritti;".
38. L’articolo 1, comma 1,
del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la
disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento
della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non
si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in
persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali
mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di
capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario
nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a
favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato
annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società
indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato
alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale
contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti
obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i
quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle
singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad
personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o
società di persone.
41. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di
cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente
all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione
delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori
interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri
derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e
11.
44. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33,
ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori
di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera
p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni
per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello
stesso periodo all’esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni
successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente
all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente
legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che
sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44
e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di
sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni
nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui
al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo
comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia
ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente
il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32
e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui
sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le
disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento
al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso
ricomprese.
50. Nel rispetto dei
principi
su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento
al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente
disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in
funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle
procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni
esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote
contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare
espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione
delle prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti
preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì
delegato ad adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il
settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri
settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento
alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza
delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della
previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera
impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il
decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il
Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura
di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
53. Ai fini della
predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di
cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di
vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle
istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell’età
indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il
contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune
categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi,
attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a
tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3,
comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione
automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito
dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale
obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.